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Codice Rilascio Garanzie

Quello che segue è un estratto del Codice per il rilascio delle garanzie sulle opere di impermeabilizzazione.
Le garanzie offerte o concesse della Impresa Applicatrice dovranno sempre essere conformi a quanto stabilito nel presente codice.

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Art. 1 – Premessa



Come opere di impermeabilizzazione vengono considerati i soli manti impermeabili che si possono definire come l’insieme dei materiali atti a realizzare uno strato con determinate caratteristiche fisico-chimiche, che garantiscono nel loro insieme e in date condizioni la tenuta all’acqua delle coperture dei fabbricati e, in generale, degli elementi strutturali di opere di ingegneria civile.

Art. 2 – Richiesta del Committente

2.1. Per la scelta del tipo di impermeabilizzazione più adatto, il Committente deve sempre precisare, possibilmente a mezzo questionario inviatogli:
- la situazione generale della struttura da impermeabilizzare, corredando la richiesta con pianta generale e sezioni di dettaglio dei punti singolari (gronde, pluviali, cornicioni, volumi tecnici, lucernari, aeratori, ecc.);
- il termine di durata dell’opera di impermeabilizzazione;
- le azioni specifiche a cui deve resistere (acqua battente, corrente, stagnante o in pressione; eventuali agenti chimici, eventuali azioni meccaniche, pedonabilità, passaggio di carrelli, di automezzi leggeri o pesanti, ecc.);
- la natura e le caratteristiche complete della struttura portante su cui deve essere applicata, con particolare riguardo: alla presenza o meno di strati di materiali termocoibenti e loro composizione, alla possibilità di eventuali deformazioni e sconnessioni, alle pendenze, alle parti speciali di raccordo e di collegamento, alla eventuale sovrapposizione di pavimentazioni e loro caratteristiche.
2.2. Eventuali particolari oneri potranno essere accollati alla Impresa solo se preventivamente precisati in sede di richiesta dell’offerta.

Art. 3 – Offerta dell’Impresa

3.1. In base alla richiesta del Committente di cui al precedente art. 2, l’Impresa formulerà la sua offerta con le soluzioni che intende proporre e le relative garanzie.
3.2. L’Impresa nel proporre la composizione del manto impermeabile ed i materiali da impiegarsi, si atterrà ai seguenti criteri: 
- il manto impermeabile deve essere idoneo alla applicazione precisata nella richiesta del Committente e rispettare la normativa tecnica predisposta dall’Istituto per la Garanzia dei Lavori “Affini all’Edilizia”, qualora già emessa; 
- i materiali devono rispettare le norme UNI qualora già normalizzati, ovvero rientrare tra quelli omologati dall’Istituto per la Garanzia del Lavori “Affini all’Edilizia”.
omissis

Art. 4 – Svolgimento dei lavori

4.1. L’Impresa inizierà l’opera quando sarà in possesso di ordine impegnativo del Committente e questi avrà svolto gli adempimenti necessari per l’effettivo inizio dei lavori.
4.2. In particolare il Committente dovrà aver realizzato la finitura superficiale dei piani di posa e le opere accessorie (precedenti all’esecuzione dell’opera di impermeabilizzazione), secondo quanto preventivamente concordato con l’Impresa.
4.3. Prima dell’inizio dell’opera affidatagli l’Impresa dovrà accertare che le superfici “a vista” costituenti il piano di posa e tutte le opere accessorie siano nelle condizioni concordate con il Committente; l’Impresa non è però responsabile della regolarità delle pendenze.
4.4. L’Impresa si impegna ad effettuare l’applicazione secondo le norme d’uso, adotterà quindi quei mezzi d’opera e quelle attrezzature atte a consentire la buona esecuzione e impiegherà mano d’opera preparata e capace di effettuare l’applicazione richiesta.
4.5. L’Impresa fornirà l’assistenza ed il controllo a mezzo di tecnici qualificati.
4.6. L’Impresa si impegna affinché i materiali “pronti all’uso” vengano applicati come forniti, secondo le prescrizioni proprie degli stessi e senza procedere a loro modificazioni.
4.7. Il Committente ha il diritto di controllare che le applicazioni avvengano secondo le modalità previste e che i materiali impiegati corrispondano a quanto ordinato, sia per la qualità che per la quantità, portando tempestivamente a conoscenza dell’Impresa le eventuali difformità che dovesse riscontrare.
4.8. Compete all’Impresa il giudizio se le condizioni ambientali ed atmosferiche siano idonee o meno all’esecuzione della opera.
4.9. Nel caso in cui il Committente prescriva la esecuzione o il proseguimento dell’opera anche con condizioni ambientali avverse, l’Impresa deve comunicare per iscritto al Committente la modifica o decadenza della garanzia.

Art. 5 – Garanzia dei manti impermeabili

5.1. Il periodo di garanzia di un manto impermeabile è il periodo di tempo ritenuto sufficiente per accertare che il manto impermeabile stesso fornisca le prestazioni richieste e sarà una frazione della durata prevista (vedi art. 7).
5.2. Qualsiasi intervento sul manto impermeabile che si rendesse necessario nel periodo di garanzia, dovrà essere effettuato esclusivamente dall’Impresa, pena la decadenza della garanzia stessa qualora le riparazioni venissero eseguite da altra ditta.
5.3. Per poter usufruire della garanzia il Committente, oltre che rispettare le clausole contrattuali e particolarmente quelle riguardanti i pagamenti, deve: 
- segnalare tempestivamente all’Impresa le eventuali alterazioni che si fossero manifestate nel rivestimento impermeabile; 
- consentire ed agevolare i controlli del rivestimento stesso.
5.4. Nella generalità dei casi il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna al Committente dell’opera finita.
omissis

Art. 7 – Durata dei manti impermeabili

7.1. La durata di un manto impermeabile è quel periodo di tempo nel quale il manto assicura la tenuta all’acqua nelle condizioni previste nell’ordine, senza necessità di interventi che non siano quelli di normale pulizia e manutenzione della copertura nel suo complesso.
7.2. La durata presa in considerazione attualmente è limitata ad un massimo di 10 anni.